(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione di un reato occorre avere riguardo alla fattispecie criminosa nella sua concreta e specifica configurazione finale così come accertata e descritta dal giudice in sentenza a seguito dell'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; e ciò, nell'ipotesi di reati in continuazione, con riferimento a ciascuno di essi, sicché è indifferente, una volta concesse le attenuanti generiche, che esse siano state ritenute equivalenti alle aggravanti contestate in ordine ad altri reati, se per uno o per alcuni di essi non sia stata contestata o ritenuta aggravante alcuna: in tal caso, ed in relazione a questi, la pena edittale deve essere pertanto ridotta — ai sensi del secondo comma dell'art. 157 c.p. — nella misura minima di un giorno, e sulla base dell'esito di tale operazione deve essere apprezzato il termine per la prescrizione. (Fattispecie in cui, essendo stato contestato il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere in continuazione con altri reati, solo essi aggravati, ed essendo state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la Corte ha ritenuto prescritto il reato associativo in quanto, non risultando esso aggravato, la riduzione di un giorno operata sulla pena edittale massima in virtù della concessione delle predette attenuanti aveva reso applicabile il più breve termine di estinzione del reato di cui all'art. 157, primo comma, n. 4 c.p.).