(massima n. 1)
In materia di riesame delle misure cautelari, per “autorità giudiziaria procedente”, deve intendersi quella che, attualmente procede, e, cioè, quella che al momento della richiesta, non solo è in possesso degli atti processuali di cui all'art. 291 primo comma c.p.p., ma anche di quegli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta ad indagini e che, parimenti, debbono essere trasmessi al Tribunale del riesame. Pertanto, il termine di cui all'art. 309 quinto comma c.p.p. decorre dalla data in cui la richiesta perviene all'autorità giudiziaria, come sopra intesa.