(massima n. 1)
Le due ipotesi dell'art. 659 c.p. costituiscono distinti titoli di reato, con conseguente ammissibilitą del concorso formale tra le due norme. In particolare, l'abuso previsto dal secondo comma č solo quello costituito da una violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autoritą che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere: un tipico esempio di abuso rientrante in questa previsione č costituito dallo svolgimento dell'attivitą rumorosa in orari diversi da quelli previsti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della specifica attivitą; invece l'abuso che si concretizza nella emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilitą ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, rientra nella previsione del primo comma dell'art. 659 c.p., indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso.