(massima n. 1)
Diviene improcedibile per mancanza di querela l'azione promossa nei confronti di un sergente maggiore dell'esercito che compia atti di libidine nei confronti di militari a lui subordinati all'interno della caserma se, pur vivendo in caserma, sia in licenza di convalescenza perché temporaneamente inidoneo al servizio al momento del fatto poiché, per la procedibilitą d'ufficio, ora la legge richiede non solo che l'atto sia compiuto da un pubblico ufficiale, ma che questi sia «nell'esercizio delle sue funzioni» secondo quanto previsto dall'art. 609 septies comma 4 punto 3 c.p.