(massima n. 1)
Il beneficio della liberazione anticipata può essere concesso anche al condannato che si trovi in regime di liberazione condizionale, sicché la mancanza di un attuale stato di detenzione non è di per sè ostativa alla riduzione di pena di cui all'art. 54 della legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario), sempre che il periodo per il quale è richiesto il beneficio sia antecedente alla liberazione condizionale e riguardi il tempo trascorso in custodia cautelare o in espiazione di pena.