(massima n. 1)
Le ipotesi previste dall'art. 62 n. 6 c.p. (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso), pur avendo sfere di applicazione autonome, non possono essere valutate per una duplice riduzione di pena, inerendo esse ad un'unica ragione giustificatrice, che si individua nella minore capacitą a delinquere dimostrata dal reo dopo la commissione del reato, con il comportamento attuoso teso a eliderne le conseguenze dannose o pericolose.