(massima n. 1)
In materia di casi di non punibilità (art. 384 c.p.), deve escludersi che l'autore di un reato, sentito come testimone in processo a carico di terzo, debba dire il vero anche se ciò comporta una dichiarazione di autoaccusa, e ciò come conseguenza della volontarietà della condotta illecita anteriormente tenuta e della quale, una volta che la stessa sia stata resa nota all'autorità giudiziaria nella sede processuale, egli deve essere chiamato a rispondere; al contrario, la ragione della falsità diretta a stornare pericoli per la propria libertà, è compresa nella previsione dell'esimente, quando il nocumento concretamente prospettato non sia altrimenti evitabile.