(massima n. 1)
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 659 c.p. che punisce colui il quale esercita una professione o un rumore rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autoritā č norma imperfetta o in bianco, il cui precetto deve essere integrato da altre leggi, regolamenti o atti amministrativi che concorrono a determinare l'ambito della condotta penalmente rilevante. Tali norme integrative devono essere dirette a disciplinare e determinare specificamente le modalitā spaziali e temporali dell'esercizio delle attivitā di lavoro rumoroso. A questo fine sono irrilevanti le disposizioni dettate ad altri scopi, la cui violazione configurerā, qualora ne ricorrano le condizioni, altri reati o infrazioni amministrative. (Nella fattispecie, all'imputato, titolare di una ditta esercente attivitā commerciale rumorosa, era stato contestato il reato di cui all'art. 659, comma secondo c.p. La Suprema Corte ha ritenuto corretta detta contestazione, escludendo l'applicabilitā, alla concreta fattispecie, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 relativa alla materia dell'inquinamento acustico).