(massima n. 1)
Anche nel giudizio speciale di cui all'art. 444 c.p.p. (cosiddetto patteggiamento) il tempo necessario per la prescrizione dei reati va determinato con riguardo alla pena stabilita per il reato ritenuto in sentenza ed in particolare tenendo conto delle attenuanti che hanno formato oggetto dell'accordo. Invero la verifica in ordine all'insussistenza dei presupposti per far luogo ad un proscioglimento è imposta al giudice dall'art. 444 comma secondo in virtù dell'esercizio del potere giurisdizionale attuato anche nel procedimento in questione. Né d'altro canto può rinviarsi, nella richiesta di applicazione della pena, alcuna forma negoziale né legale di rinuncia alla prescrizione.