(massima n. 1)
In materia di falsità commessa dal pubblico ufficiale, non si configura il delitto previsto dall'art. 476 c.p., con riferimento al documento riproduttivo del contenuto di una pubblica registrazione — anche se quest'ultima avviene utilizzando sistemi informatici — bensì la falsità in certificati ipotizzata dall'art. 477 c.p. (Fattispecie in tema di riproduzione cartolare dell'atto catastale contenuto nel sistema informatico).