(massima n. 1)
L'art. 659 c.p. prevede la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Il bene giuridico tutelato da tale norma si identifica con il turbamento della tranquillitą pubblica o privata che per sua intrinseca natura permane anche in presenza di condotta che tende ad attaccarlo, non essendo passibile di distruzione: ne consegue che l'azione concretizzante gli elementi essenziali del reato in esame risulta punibile anche in presenza di altre condotte autonomamente violatrici della medesima norma ovvero di comportamenti, di tal genere, che, per avventura, non vengano perseguiti dai competenti organi. (Nella fattispecie l'imputato era stato condannato dal pretore perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p., per aver, intendendo in tal modo festeggiare l'esito di un avvenimento sportivo, disturbato il riposo delle persone, mediante uso ripetuto, in orario notturno, del clacson della propria autovettura. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha respinto il ricorso proposto avverso detta sentenza, disattendendo la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la condotta dell'imputato non sarebbe stata idonea a far sussistere il reato contestatogli dal momento che il bene giuridico tutelato dall'art. 659 c.p. era stato gią ampiamente turbato dai precedenti schiamazzi e rumori, protrattisi per lungo tempo, cagionati dal corteo dei rumorosi tifosi).