(massima n. 1)
La causa di sospensione dei termini della custodia cautelare durante la fase del giudizio, rappresentata dalla complessità del dibattimento (art. 304, comma secondo, c.p.p.), quando si tratti di reati indicati nell'art. 407, comma secondo, c.p.p., ha natura obiettiva e non richiede perciò che all'imputato sia personalmente contestato uno di tali reati ma che, obiettivamente, il dibattimento tratti di tali reati, benché contestati ad alcuni e non a tutti gli imputati, acquistando — globalmente inteso — un carattere complesso, che non consente distinzioni tra le singole posizioni degli imputati.