(massima n. 1)
Una volta ritenuta la continuazione tra pił reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati satelliti non esplica pił alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione pił grave, senza che rilevi la qualitą della pena per essi comminata. A tale criterio deve attenersi anche il giudice dell'esecuzione il quale, nella rideterminazione della pena in seguito all'applicazione della continuazione in executivis, non č vincolato dal giudicato se non nell'individuazione del reato pił grave, che deve avvenire a norma dell'art. 187 att. c.p.p., e deve solo rispettare i limiti di cui al comma primo dell'art. 81 c.p. e al comma secondo dell'art. 671 c.p.p. (Fattispecie, nella quale il giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione tra vari episodi di emissione di assegni a vuoto definiti con cinque sentenze di condanna, delle quali quattro a pena pecuniaria e una a tre mesi di reclusione, aveva rideterminato la pena complessiva in mesi cinque di reclusione. La S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito).