(massima n. 1)
Ai fini della formazione del convincimento del giudice, non č possibile considerare elemento a carico dell'imputato, e assumere cosė la rilevanza di indizio idoneo a sorreggere una dichiarazione indiretta priva di ulteriori riscontri, la mancata coltivazione di un alibi equiparando la mancata coltivazione alla prova positiva della sua falsitā.