(massima n. 1)
In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, la fattispecie prevista dal capoverso dell'art. 659 c.p. esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autoritą a differenza di quella prevista dal primo comma dello stesso articolo, deve intendersi depenalizzata in virtł del principio di specialitą di cui all'art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, data la perfetta identitą della situazione considerata dalla menzionata norma del codice penale e di quella di contenuto pił ampio sanzionata solo in via amministrativa in forza dell'art. 10, comma secondo, L. 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico).