(massima n. 1)
Per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo, ovvero al fine di agevolare l'attivitą delle associazioni di tipo mafioso, l'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, configura una circostanza attenuante speciale la cui ragione ha come presupposto un comportamento attivo dell'imputato nel prestare un concreto e significativo contributo alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e la cattura dei correi. Ne consegue che l'applicazione della diminuente resta esclusa quando il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva gią consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato.