(massima n. 1)
In tema di falsa testimonianza, poiché la ritrattazione č circostanza di esclusione della punibilitą di carattere soggettivo, i suoi effetti non si estendono all'istigatore della falsa testimonianza, a meno che questi abbia apportato un decisivo contributo causale alla neutralizzazione del fatto lesivo dell'interesse alla realizzazione del «giusto processo», come nell'ipotesi in cui abbia indotto l'autore della falsa testimonianza a ritrattare la deposizione reticente o contraria al vero.