(massima n. 1)
Il giudizio di comparazione tra circostanze di diverso segno regolato all'art. 69 c.p. č imposto dalla necessitā di una valutazione complessiva del fatto delittuoso, tale che, fermo il principio di proporzione tra pena e reato, consenta nel determinare la pena in concreto di tener conto della particolare personalitā del reo, considerata sotto ogni aspetto sintomatico e della sostanziale entitā della condotta criminosa. Il giudizio di comparazione predetto č connotato pertanto dal carattere dell'obbligatorietā, apparendo esso imprescindibile nel sistema di legge non soltanto per la valutazione globale del fatto e della personalitā del reo, come giā detto, ma anche per consentire al giudice sovraordinato di controllare il rispetto del principio di legalitā della pena da parte del giudice sottordinato.