(massima n. 1)
Nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio verificando se essi, ricostruiti in sč e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la veritā processuale, cioč la veritā limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto. Viola tale principio il giudice che, dovendo giudicare in tema di maltrattamenti da parte di un insegnante nei confronti degli alunni, abbia smembrato i singoli episodi sottoposti alla sua valutazione rinvenendo per ciascuno giustificazioni sommarie od apodittiche e omettendo di considerare se nel suo insieme la condotta non fosse tale da realizzare un metodo educativo fondato sull'intimidazione e la violenza. L'abuso dei mezzi di correzione da parte di un insegnante č sicuramente integrato dall'uso di sanzioni corporali, vietato espressamente dal R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, e da qualunque condotta di coartazione fisica o morale che renda dolorose e mortificanti le relazioni tra l'insegnante e la classe attuata consapevolmente, foss'anche per finalitā educative astrattamente accettabili.