(massima n. 1)
Ai fini di escludere la punibilitą per il reato di falsa testimonianza deve ritenersi che la ritrattazione di quest'ultima, resa in un giudizio civile, possa essere effettuata anche nel processo penale avente ad oggetto l'accertamento del reato in questione; occorre tuttavia che detta ritrattazione intervenga prima che sulla domanda giudiziale in sede civilistica sia stata pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile, tale dovendosi ritenere la sentenza emessa in primo grado, in appello o in sede di rinvio, con cui viene completamente deciso il merito.