(massima n. 1)
Per la configurabilitā della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.) č necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilitā ed abbiano, anche in relazione alla loro intensitā, l'attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciō a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate; invero, trattandosi di reato di pericolo, č sufficiente che la condotta dell'agente abbia l'attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed č indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata. Ne consegue che la contravvenzione non č configurabile nei casi in cui le emissioni rumorose non superino la normale tollerabilitā ed in quelli in cui sia oggettivamente impossibile il disturbo di un numero indeterminato di persone, ma siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un luogo contiguo a quello da cui provengono i rumori: in tale ultima ipotesi il fatto non assume invero rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell'ambito dei rapporti di vicinato tra immobili confinanti, disciplinato dal codice civile.