(massima n. 1)
L'indicazione, sempre obbligatoria, nell'ordinanza applicativa di misura cautelare, del termine della sua durata, ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. d), quando il provvedimento, pur nel concorso di altre esigenze cautelari, sia finalizzato anche alla salvaguardia di quelle previste dall'art. 274, lett. a), c.p.p., non è da considerare, proprio per detta sua obbligatorietà, come indice di una prevalenza delle esigenze di cautela probatoria rispetto alle altre sicché, nel perdurare di queste ultime, l'intervenuta scadenza del termine in questione non implica l'automatica revoca della misura imposta.