(massima n. 1)
Il fatto che taluno sia stato ammesso allo «speciale programma di protezione» previsto dagli artt. 9 ss. del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazione in legge 15 marzo 1991, n. 82, a favore di coloro che collaborino con la giustizia, non implica, di per sč, il venir meno, nei confronti del medesimo soggetto, qualora questo sia raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti compresi fra quelli indicati nell'art. 275, comma terzo, c.p.p., della presunzione di pericolositą e di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare stabilita da detta ultima disposizione di legge.