(massima n. 1)
Le sentenze che possono dar luogo a conflitti di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p., pur non essendo impugnabili, non si sottraggono all'ulteriore controllo giurisdizionale, perché, qualora diano concretamente luogo al conflitto, questo viene sottoposto, per la risoluzione, alla Corte di cassazione dal giudice di merito che lo rileva d'ufficio o su denuncia di parte, mentre nel caso che non diano luogo al conflitto, la questione relativa alla competenza può essere liberamente prospettata davanti al giudice che procede e dedotta anche come motivo di appello e, successivamente, di ricorso per cassazione. (Fattispecie relativa a sentenza con la quale la corte d'appello aveva annullato la sentenza di primo grado per incompetenza territoriale, ordinando la trasmissione degli atti al giudice competente. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso di essa).