(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni di cui agli artt. 659 e 674 c.p., non č configurabile la colpa nei confronti di soggetto, titolare di stabilimento industriale, che abbia adottato, anche con notevole anticipo rispetto alle ditte concorrenti e con considerevole dispendio di risorse in termini economici, tecnologie di intervento altamente qualificate per prevenire le immissioni.