(massima n. 1)
La lacuna di un indizio, consistente nella sua possibile alternativa attribuzione, non può essere colmata su basi meramente logiche. Pertanto, in caso di attribuzione alternativa di concorso materiale in furto, commesso da un terzo, a persona non riconosciuta, tra due accertatamente prossime al luogo del reato al momento della sua consumazione, la sola supposizione che una di esse possa aver consentito il contributo dell'altra non risolve le lacune indiziarie, ai fini dell'art. 192, comma 2, c.p.p. Permane, infatti, l'imprecisione dell'indizio circa l'identità del concorrente materiale e, a maggior ragione, non può attribuirsi connotato di gravità alla compresenza dell'altra, per dedurne il contributo morale, in assenza di ogni altro elemento. (Fattispecie in tema di furto aggravato).