(massima n. 2)
I reati associativi di cui agli artt. 416 bis c.p. — associazione per delinquere di stampo mafioso — e 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti — avendo scopi diversi e tutelando differenti beni giuridici — il primo l'ordine pubblico sotto il particolare profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività, lecite ed illecite, con modalità intimidatrici derivanti dalla natura dell'associazione e cagionanti condizioni di assoggettamento ai propri scopi e di omertà sugli stessi idonei al raggiungimento di profitti o vantaggi ingiusti, l'altro la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione e, solo indirettamente — come del resto ogni fattispecie penale — la salvaguardia dell'ordine pubblico in senso generico — possono concorrere tra loro.