(massima n. 1)
L'ordinanza che, ai sensi dell'art. 304, comma secondo, c.p.p., dispone nella fase del giudizio la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, può essere legittimamente adottata anche prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, e ciò sia in quanto la fase predetta, cui la norma espressamente si riferisce, comprende anche quella degli atti introduttivi al dibattimento, sia perché la particolare complessità del dibattimento stesso può immediatamente apparire palese, ancor prima della relativa dichiarazione di apertura e dell'ammissione dei testi di accusa e difesa, in considerazione del numero degli imputati, della vastità delle imputazioni, della gravità dei reati e del numero dei testimoni semplicemente indicati dalle parti nelle rispettive liste.