(massima n. 1)
Anche per la celebrazione del giudizio camerale nelle forme previste dall'art. 599 c.p.p. č necessario, a pena di nullitā, notificare all'imputato un formale decreto di citazione e non č sufficiente l'invio di un semplice avviso di fissazione dell'udienza. Le esigenze di semplificazione e di maggiore celeritā che caratterizzano il giudizio di appello che si svolge in Camera di consiglio non consentono perō di derogare a tale formalitā come si evince dal testo dell'art. 601 che prescrive che la celebrazione in Camera di consiglio sia specificata nel decreto di citazione.