(massima n. 1)
Al fine della individuazione della particolare complessitą del dibattimento che giustifica, ex art. 304, comma 2, c.p.p., la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, occorre fare riferimento alla situazione processuale oggettiva, con riguardo alle specifiche circostanze che inducono a prevedere una lunga durata del dibattimento stesso. Integrano siffatta situazione, tale da impedire la sollecita definizione del giudizio e da rendere indispensabile la sospensione dei termini, sia la difficoltą sia il tempo dell'espletamento di una rogatoria internazionale che renda impossibile la pronuncia della sentenza entro i termini di custodia cautelare.