(massima n. 1)
I reati di ricettazione, di cui all'art. 648 c.p., e di commercio di prodotti con segni falsi, di cui all'art. 474 dello stesso codice, possono concorrere qualora i prodotti suddetti siano stati acquistati o ricevuti con la consapevolezza della contraffazione dei segni distintivi; in tal caso non può trovare applicazione, infatti, la disciplina del reato complesso di cui all'art. 84 c.p., in quanto le condotte previste dagli artt. 648 e 474 c.p. non hanno elementi in comune: invero la disposizione di cui all'art. 474 c.p. non contempla affatto i momenti dell'acquisto, della ricezione o dell'occultamento di cose mobili provenienti da delitto o della intromissione per farle acquistare, ricevere o occultare, che rappresentano invece le condotte attraverso le quali si realizza il delitto di ricettazione, con la cui disciplina, pertanto, non può porsi in rapporto di specialità.