(massima n. 1)
Qualora la condotta di appartenenza ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, caratterizzata cioč dai requisiti propri della figura delittuosa di cui all'art. 416 bis c.p., sia stata posta in essere fin da prima dell'entrata in vigore della L. 13 settembre 1982, n. 646, che tale ipotesi criminosa ha introdotto, si configura un unico reato associativo di natura permanente, con esclusione della continuazione fra i reati previsti dagli artt. 416 e 416 bis c.p. ed applicazione, anche per il periodo precedente all'entrata in vigore della predetta L. n. 646/1982, della pena prevista dall'art. 416 bis c.p.