(massima n. 1)
In tema di notificazione di atti, la convivenza, in contrasto con le risultanze anagrafiche, non può presumersi in mancanza di un rapporto qualificato di parentela (come quello intercorrente tra coniugi e tra genitori e figli in cui è implicita la nozione di convivenza stabile), tale non essendo quello tra un fratello e un altro, ciascuno con autonoma situazione di famiglia, la cui presenza in casa del congiunto non è indicativa del rapporto di convivenza anche temporaneo prescritto dall'art. 157, comma 1, c.p.p., in quanto può essere solo occasionale. (Nella fattispecie è stata ritenuta l'irritualità della notificazione eseguita mediante consegna dell'atto al fratello dell'imputato che dalla certificazione anagrafica prodotta risultava abitare in luogo diverso e che la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario non qualificava come convivente del destinatario dell'atto).