(massima n. 1)
In caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p. basandosi la detta causa di sospensione sul dato oggettivo della complessità del dibattimento, e cioè ad una situazione collettiva (o cumulativa) comune a tutti i soggetti partecipi, anche per le connessioni di vario tipo, insite nell'intreccio di incolpazioni correlate e accomunanti, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni individuali differenziate, salvo che si tratti (come previsto dall'attuale comma 5 dell'art. 304 c.p.p., quale sostituito dall'art. 15, comma 1, della L. 8 agosto 1995 n. 332), di coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscano e che chiedano procedersi nei loro confronti, previa separazione dei processi.