(massima n. 1)
In materia di misure cautelari personali, in virtł della modifica apportata all'art. 292, comma 2, c.p.p. dall'art. 9, L. 8 agosto 1995, n. 332, il decorso del tempo dalla commissione del reato ha acquisito una rilevanza primaria nella individuazione delle esigenze cautelari che giustificano l'adozione della misura, e dunque anche il mantenimento di essa. (Nella specie la corte ha annullato l'ordinanza del tribunale nella quale non era stato dato alcun rilievo al fatto che l'episodio criminoso per cui era stata imposta la custodia in carcere risaliva al 1987).