(massima n. 1)
Il bene giuridico protetto dal reato di falsa testimonianza č il normale svolgimento dell'attivitā giudiziaria, che potrebbe essere fuorviata da deposizioni false o reticenti. Soggetto passivo del reato o persona offesa dal reato č dunque la collettivitā, che ha interesse all'ordinato e corretto svolgimento dell'attivitā giurisdizionale, come inequivocabilmente disvelato dalla collocazione della norma violata nel titolo III Delitti contro l'amministrazione della giustizia del Libro II del codice penale, e non giā la persona, cui dalla violazione della norma siano derivati danni rilevanti e risarcibili sul piano civile, ma che non č coperta dalla tutela offerta dalla norma predetta in sede penale.