(massima n. 1)
Nel procedimento di prevenzione (come del resto in quello di sorveglianza) non è riconosciuto all'interessato il diritto ad intervenire all'udienza, ma soltanto il diritto ad essere sentito qualora ne faccia richiesta; conseguentemente in tale procedimento, a differenza di quanto accade nel processo di cognizione dibattimentale, la mancata partecipazione del proposto all'udienza per legittimo impedimento può assumere rilievo solo quando lo stesso abbia avanzato la suddetta istanza: in assenza di questa, ritualmente viene celebrato il giudizio di prevenzione, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'impedimento.