(massima n. 1)
Non esiste rapporto di specialità fra i reati previsti dagli artt. 648 c.p. ed 88 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127; quest'ultima ipotesi criminosa, infatti, diversamente dalla ricettazione, che è delitto contro il patrimonio, tutela le opere dell'ingegno ed i brevetti dalle contraffazioni ed alterazioni, e prevede altresì, rispetto alla prima, differenti condotte tipiche e tempi di realizzazione, in quanto l'esposizione degli oggetti realizzati in frode a un valido brevetto — che interessa il reato de quo — avviene quando il delitto di ricettazione è già stato consumato con l'acquisto o comunque con la ricezione del bene. (Nell'affermare detto principio — con riferimento a fattispecie relativa all'esposizione per la vendita in alcune gioiellerie di Firenze di monili riproducenti quelli di un famoso stilista — la Corte ha altresì precisato che l'art. 88 R.D. n. 1127/39 non si applica esclusivamente agli oggetti realizzati in frode ai brevetti d'invenzione industriale ma anche, in virtù del disposto dell'art. 1 R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, ai motivi ed ai disegni ornamentali comunque caratterizzanti modelli tutelati da brevetto).