(massima n. 1)
Per quanto attiene al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, la presunzione di pericolosità sociale che, a norma dell'art. 275 comma terzo c.p.p., impone la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto insita nella condotta partecipativa in questione, può essere vista solo a fronte di dimostrazione che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa.