(massima n. 1)
In tema di notifiche all'imputato presso l'abitazione o il luogo ove egli esercita abitualmente l'attivitā lavorativa, la consegna dell'atto a persona convivente, ai sensi dell'art. 157, comma 1, seconda parte, c.p.p. č legittimamente effettuata anche se la convivenza tra consegnatario e destinatario sia solo temporanea, come quando tragga origine da un rapporto di collaborazione, nell'espletamento di faccende in ambito domestico. (Fattispecie di consegna dell'atto alla baby-sitter).