(massima n. 1)
Il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenziano sotto il profilo dell'elemento soggettivo, mentre la condotta punibile nella sua oggettività è normalmente identica. Conseguentemente non incorre nella violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza il giudice che ritenga l'imputato colpevole di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così diversamente qualificando la originaria imputazione di estorsione nella sussistenza della querela della persona offesa. In tal caso infatti, nella contestazione relativa al reato più grave è compreso il fatto meno grave, integrante il reato di minor consistenza per il quale è intervenuta condanna: pertanto, esclusa la diversità del fatto e vertendosi in tema di sola definizione giuridica diversa, deve escludersi altresì la violazione del suddetto principio, senza che sia necessario accertare che l'imputato si sia difeso anche relativamente al reato diversamente qualificato.