(massima n. 1)
L'art. 659 c.p. prevede due distinte ipotesi di reato contravvenzionale: il reato di cui al comma 1 — disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone — richiede l'accertamento in concreto dell'avvenuto disturbo; mentre quello previsto dal comma 2 — esercizio di professione o mestiere rumoroso — prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto iuris et de iure ogni volta che l'esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dai limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità.