(massima n. 1)
Il termine per l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere prevista dall'art. 424 c.p.p. decorre, salva l'eventualitą contemplata nel secondo comma di detto articolo (redazione e lettura integrale della sentenza all'atto della decisione), dal momento in cui viene comunicato o notificato l'avviso di deposito, nulla rilevando in contrario la previsione di un termine speciale per la redazione (quando questa non sia immediata), della motivazione a sostegno della sentenza in questione.