(massima n. 1)
In virtù della disciplina delle questioni pregiudiziali, dettata dagli artt. 2 e 3 c.p.p., la sentenza dichiarativa di fallimento, pur se irrevocabile, non ha efficacia di giudicato nel processo penale. Essa si offre alla doverosa valutazione del giudice penale, al pari di qualsiasi altra indicazione probatoria ed in tali limiti può essere utilizzata per l'accertamento della verità sostanziale.