(massima n. 1)
In relazione al reato di esercizio abusivo di una professione, l'iscrizione all'albo professionale non può valere a coprire, agli effetti di cui all'art. 348 c.p., la mancanza di requisiti sostanziali prescritti dalla disciplina della relativa professione. (Fattispecie in tema di abusivo esercizio della professione di procuratore legale da parte di soggetto non abilitato che aveva ottenuto l'iscrizione all'albo attraverso la produzione di un falso certificato del superamento del prescritto esame).