(massima n. 1)
Per la ravvisabilitā del delitto di tentato furto non č necessaria l'esistenza della res furtiva, dovendosi avere riguardo alla situazione che l'agente si era prospettato al momento dell'azione criminosa. Pertanto, non ricorre l'ipotesi del reato impossibile quando la mancanza dell'oggetto cui tende l'agente sia soltanto temporanea ed accidentale.