(massima n. 1)
L'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che dispone l'applicazione di una misura cautelare deve contenere, a pena di nullitā, la descrizione sommaria del fatto con le norme di legge che si assumono violate, e l'omissione di tale indicazione non puō essere sanata dalla notifica all'indagato, successiva a quella dell'ordinanza, della richiesta del pubblico ministero, ove č specificata l'imputazione ed č descritto il fatto. (Nella specie la notifica della richiesta del pubblico ministero era avvenuta qualche ora dopo la notifica dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari).