(massima n. 1)
In tema di patteggiamento, una volta che le parti abbiano chiesto l'applicazione della pena ed abbiano, altresė, subordinato l'efficacia della richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.p., il giudice, cui spetta il compito di accertare se la sospensione condizionale possa o non essere concessa, non deve anche verificare se la pattuizione comprenda anche la subordinazione del beneficio all'adempimento delle obbligazioni civili, quando di tale adempimento nessuna parte abbia reclamato l'attuazione; oltre tutto considerando che delle dette obbligazioni č sinanco precluso l'accertamento in sede penale. Peraltro l'illegittimitā della statuizione relativa alla condanna alla provvisionale ed alla subordinazione della concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p. al pagamento di essa non inficia la regolaritā dell'accordo. (Nella specie, dunque, la corte ha annullato, senza rinvio, l'impugnata sentenza limitatamente alla condanna alla provvisionale ed alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della detta provvisionale).