(massima n. 1)
L'ordinanza di sospensione dei termini massimi di custodia cautelare emessa ex art. 304 c.p.p. determinata dalla particolare complessità del dibattimento e dall'elevato numero degli imputati entra a far parte integrante dell'ordinanza applicativa della misura e ne segue le sorti. Quando perciò la posizione di uno degli indagati venga stralciata, l'ordinanza di proroga, unitamente al provvedimento che ha disposto le misure cautelari, deve essere trasmessa, ai sensi dell'art. 432 c.p.p., al giudice del dibattimento e continua ad esplicare i propri effetti ai fini del computo del termine di durata massima della custodia cautelare.