(massima n. 1)
Il reato di disturbo della quiete pubblica mediante l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi previsto dal comma 2 dell'art. 659 c.p. č di natura permanente, per cui la condanna inflitta per tale reato limita la sua efficacia ai fatti commessi fino al momento della condanna stessa e non a quelli che si sono prodotti successivamente, riguardo ai quali, quindi, l'intervenuta decisione non costituisce preclusione di un nuovo giudizio in quanto non infrange il principio del ne bis in idem garantito dall'art. 649 c.p.p.